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Un’auto nuova con un difetto di fabbrica può presentare problemi già dopo poche settimane o nei primi mesi dalla consegna: anomalie elettroniche, spie che continuano ad accendersi, problemi al motore, malfunzionamenti del cambio o componenti che devono essere sostituiti prematuramente.

In queste situazioni una delle prime domande del consumatore è: chi deve risolvere il problema, il concessionario o la casa automobilistica?

La risposta è importante perché la garanzia legale di conformità non deve essere confusa con l’eventuale garanzia commerciale offerta dal produttore.

Quando l’automobile viene acquistata da un consumatore presso un venditore professionale, è innanzitutto nei confronti del venditore che possono essere esercitati i diritti previsti dalla garanzia legale.

Auto nuova con difetto di fabbrica sottoposta a diagnosi in officina

Cos’è un difetto di fabbrica dell’auto

Con l’espressione “difetto di fabbrica” si indicano comunemente problemi riconducibili alla produzione, progettazione, assemblaggio o componentistica del veicolo e non determinati dalla normale usura o da un utilizzo scorretto dell’automobile.

I problemi possono riguardare, ad esempio:

  • centralina ed elettronica;
  • cambio automatico;
  • motore;
  • consumo anomalo di olio;
  • impianto ABS;
  • sistemi ADAS;
  • sensori e radar;
  • infotainment;
  • batteria e componenti elettrici;
  • vibrazioni, perdita di potenza o spegnimenti anomali.

La comparsa precoce del problema costituisce certamente un elemento importante, ma non è corretto affermare automaticamente che qualsiasi guasto verificatosi nei primi mesi sia necessariamente un difetto di fabbrica.

Occorre valutare natura del problema, condizioni del veicolo e documentazione tecnica disponibile.

Auto nuova difettosa: chi è responsabile?

Questo è uno dei punti che genera maggiore confusione.

Il consumatore spesso acquista l’auto presso un concessionario, porta successivamente il veicolo presso un’officina autorizzata e contemporaneamente comunica con il servizio clienti della casa automobilistica.

Si crea così un rapporto con tre soggetti differenti.

Ai fini della garanzia legale di conformità, il riferimento fondamentale è però il venditore.

La garanzia commerciale eventualmente fornita dal produttore rappresenta invece una tutela ulteriore, regolata dalle relative condizioni.

Per questo motivo non bisogna permettere che il consumatore venga semplicemente rimbalzato indefinitamente tra concessionario, officina e casa madre senza individuare correttamente la posizione dei diversi soggetti.

Quanto dura la garanzia legale su un’auto nuova?

Per gli acquisti effettuati dai consumatori trova applicazione la disciplina sulla garanzia legale di conformità prevista dal Codice del Consumo.

Per i beni nuovi, la responsabilità del venditore riguarda i difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna.

Un aspetto particolarmente importante riguarda inoltre la prova dell’esistenza del difetto.

Per i contratti disciplinati dalla normativa vigente, quando il difetto si manifesta entro un anno dalla consegna, si presume che esistesse già al momento della consegna, salvo che tale presunzione sia incompatibile con la natura del bene o con quella del difetto.

Questo elemento può assumere particolare importanza proprio nei casi di automobili nuove che iniziano a manifestare anomalie poco dopo l’acquisto.

Cosa deve fare il venditore quando l’auto è difettosa?

In presenza dei presupposti previsti dalla garanzia legale, il consumatore può chiedere il ripristino della conformità secondo i rimedi stabiliti dal Codice del Consumo.

La disciplina prevede, in primo luogo e alle condizioni stabilite dalla legge, riparazione o sostituzione.

Il ripristino della conformità deve avvenire:

  • senza spese per il consumatore;
  • entro un congruo periodo di tempo;
  • senza notevoli inconvenienti per il consumatore.

Non esiste quindi una regola secondo la quale qualsiasi difetto comporti automaticamente la sostituzione dell’automobile.

La soluzione concretamente applicabile dipende dalle caratteristiche del caso e dalle condizioni previste dalla normativa.

Cosa succede se l’auto viene riparata ma il difetto ritorna?

Questo è uno dei casi più delicati.

Il consumatore porta l’auto in officina, viene effettuato un intervento e il veicolo viene riconsegnato.

Dopo alcuni giorni o settimane, però, lo stesso problema ricompare.

Può quindi iniziare una successione di:

  • diagnosi;
  • aggiornamenti software;
  • sostituzioni di componenti;
  • nuovi ingressi in officina;
  • ulteriori periodi di fermo.

In queste situazioni diventa fondamentale documentare ogni singolo intervento.

Abbiamo dedicato un approfondimento specifico proprio a questo problema:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/auto-stesso-difetto-dopo-riparazione/

Auto nuova sempre in officina

Un altro scenario frequente riguarda l’auto che, pur essendo stata acquistata nuova, richiede numerosi interventi durante i primi mesi o anni di utilizzo.

Non esiste un numero fisso di ingressi in officina oltre il quale sorga automaticamente il diritto alla sostituzione o alla restituzione del prezzo.

Tuttavia, il numero degli interventi, la loro efficacia, la gravità del problema e il tempo complessivo durante il quale il veicolo è rimasto inutilizzabile possono assumere rilievo nella valutazione della vicenda.

Approfondimento:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/auto-nuova-sempre-in-officina/

Auto ferma in officina troppo tempo

Anche i tempi necessari per effettuare la riparazione possono diventare un elemento importante.

Un conto è un intervento tecnicamente complesso che richiede un periodo ragionevole; diverso è il caso di un’automobile che rimane indisponibile per settimane o mesi senza una soluzione chiara.

Il Codice del Consumo richiede che il ripristino della conformità avvenga entro un congruo periodo di tempo e senza notevoli inconvenienti.

Abbiamo approfondito separatamente questo problema:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/auto-ferma-officina-troppo-tempo/

Quando il concessionario rifiuta la garanzia

Può accadere che il venditore sostenga che il problema:

  • dipenda dall’utilizzo del veicolo;
  • rappresenti normale usura;
  • non sia coperto dalla garanzia;
  • debba essere gestito esclusivamente dalla casa automobilistica;
  • non sia stato riscontrato dall’officina.

In questi casi è importante evitare di fermarsi alle sole comunicazioni verbali.

È opportuno chiedere che la posizione venga chiarita per iscritto e conservare tutta la documentazione.

Approfondimento:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/concessionario-rifiuta-garanzia/

Quali documenti conservare

Quando un’auto nuova manifesta problemi, la documentazione può diventare determinante.

È consigliabile conservare:

  • contratto di acquisto;
  • fattura;
  • documentazione relativa alla garanzia;
  • ordini di lavoro;
  • schede di accettazione dell’officina;
  • rapporti diagnostici;
  • fatture degli interventi;
  • email con concessionario e casa costruttrice;
  • fotografie delle spie;
  • video delle anomalie;
  • eventuali comunicazioni relative a campagne di richiamo.

È utile anche costruire una semplice cronologia indicando data del problema → segnalazione → ingresso in officina → intervento → riconsegna → eventuale ricomparsa del difetto.

Difetto alla centralina dell’auto nuova

Tra i problemi che possono manifestarsi precocemente vi sono quelli relativi alle centraline elettroniche.

La crescente presenza di elettronica nelle automobili moderne rende questi componenti essenziali per numerose funzioni del veicolo.

Se il problema riguarda proprio la centralina, puoi leggere:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/difetto-della-centralina-dopo-pochi-mesi-rimedi-legali-e-garanzia-di-conformita/

Problemi al cambio automatico

Anche le anomalie del cambio possono determinare contestazioni importanti, soprattutto quando compaiono poco dopo l’acquisto oppure continuano a ripresentarsi dopo gli interventi.

Strattoni, slittamenti, ritardi nell’innesto o anomalie elettroniche non devono essere valutati genericamente: occorre comprendere origine e gravità del problema.

Approfondimento:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/guasto-cambio-automatico-garanzia/

Consumo anomalo di olio

Anche un consumo di olio particolarmente elevato può diventare oggetto di contestazione.

Non esiste però una quantità universale che permetta di qualificare automaticamente qualsiasi consumo come difetto: devono essere considerate caratteristiche del motore, indicazioni del produttore, chilometraggio e circostanze concrete.

Approfondimento:

https://www.noiconsumatori.net/notizie-tutela-assistenza-consumatori/consumi-anomali-perdita-olio-auto/

Quando possono entrare in gioco riduzione del prezzo o risoluzione del contratto?

Il Codice del Consumo contempla, alle condizioni previste dalla normativa, anche rimedi ulteriori rispetto alla riparazione e alla sostituzione.

La possibilità di chiedere una riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto dipende però dalla situazione concreta e dalla sussistenza dei relativi presupposti.

Per questo è scorretto presentare la restituzione dell’automobile come una conseguenza automatica di qualsiasi guasto o di un determinato numero di riparazioni.

Quando gli interventi non risolvono il problema oppure la situazione diventa particolarmente grave, è opportuno esaminare tutta la documentazione prima di individuare la richiesta da formulare.

Domande frequenti sul difetto di fabbrica dell’auto

Se un’auto nuova si rompe dopo pochi mesi è un difetto di fabbrica?

Non necessariamente. La comparsa precoce è un elemento importante, ma occorre verificare natura e origine del problema. La normativa prevede comunque specifiche regole sulla presunzione relativa ai difetti manifestatisi entro un anno dalla consegna.

Chi risponde della garanzia: concessionario o produttore?

Per la garanzia legale di conformità il soggetto di riferimento nei confronti del consumatore è il venditore. L’eventuale garanzia commerciale della casa automobilistica costituisce un profilo distinto.

Quanto dura la garanzia legale di un’auto nuova?

Per i beni nuovi acquistati da un consumatore, il venditore è responsabile dei difetti di conformità che si manifestano entro due anni dalla consegna, secondo quanto previsto dal Codice del Consumo.

Posso chiedere subito la sostituzione dell’auto?

Riparazione e sostituzione sono disciplinate dalle condizioni previste dal Codice del Consumo. Non qualsiasi guasto determina automaticamente il diritto a ottenere immediatamente un’altra automobile.

E se la riparazione non risolve il problema?

La reiterazione del difetto e l’inefficacia degli interventi sono elementi importanti da documentare e valutare per stabilire quali ulteriori rimedi possano essere applicabili.

Dopo quante riparazioni posso restituire l’auto?

Non esiste un numero prestabilito di riparazioni che determini automaticamente la risoluzione del contratto. Occorre valutare complessivamente il caso e verificare i presupposti previsti dalla legge.

Cosa devo fare se il concessionario dice che il difetto è normale?

È consigliabile chiedere una posizione scritta, conservare la documentazione tecnica e documentare il problema. Se la contestazione permane, può essere opportuno far esaminare il caso.

Hai acquistato un’auto nuova con un difetto?

Consumatori24 segue controversie riguardanti auto nuove difettose, problemi di garanzia, riparazioni non risolutive e contestazioni con concessionari e officine.

Se il problema continua a manifestarsi o non riesci a ottenere una soluzione, possiamo effettuare una prima valutazione della documentazione per verificare la situazione e individuare le iniziative eventualmente percorribili.

Compila il modulo descrivendo il difetto, la data di acquisto e gli interventi già effettuati.

    Approfondimento principale

    Auto difettosa: guida alla tutela del consumatore:

    https://www.noiconsumatori.net/auto-difettosa-difenditi-con-lassociazione-consumatori-24/

    Fonti istituzionali

    Ministero delle Imprese e del Made in Italy – Garanzia legale di conformità
    https://www.mimit.gov.it/

    Normattiva – Codice del Consumo
    https://www.normattiva.it/

    Unione Europea – Garanzie sui beni acquistati
    https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/shopping/guarantees-returns/index_it.html