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Firma elettronica non riconosciuta sul contratto: come contestarla

Firma elettronica non riconosciuta sul contratto? Hai ricevuto una richiesta di pagamento relativa a un contratto che non ricordi di avere firmato? La società sostiene che l’accordo sia stato sottoscritto online, tramite tablet, codice OTP o un’altra procedura digitale?

Una firma elettronica non riconosciuta sul contratto non deve essere ignorata. Il fatto che un’impresa mostri un documento contenente il tuo nome o una firma digitale non dimostra automaticamente che tu abbia espresso un consenso consapevole e valido.

Occorre verificare come è stato formato il contratto, quale procedura di identificazione è stata utilizzata, dove è stato inviato l’eventuale codice OTP e quali informazioni sono state fornite prima della sottoscrizione.

Quando si presenta una firma elettronica non riconosciuta

Il problema può emergere in situazioni diverse. Per esempio:

  • dopo una telefonata commerciale;
  • durante una visita di un venditore a domicilio;
  • in occasione di una prova gratuita;
  • dopo avere fornito un codice ricevuto tramite SMS;
  • quando viene chiesto di firmare velocemente su un tablet;
  • dopo l’invio di un documento di identità;
  • quando arriva una fattura o una richiesta di pagamento inaspettata.

In alcuni casi il consumatore ricorda il contatto con il venditore, ma sostiene di non avere mai accettato il contratto definitivo. In altri casi non riconosce né la firma né l’intera operazione.

È quindi necessario distinguere tra una firma realmente apposta, una firma ottenuta senza informazioni sufficienti e una sottoscrizione completamente disconosciuta.

Una firma elettronica rende sempre valido il contratto?

No. Non tutte le firme elettroniche hanno le stesse caratteristiche e lo stesso valore probatorio.

La firma digitale, la firma elettronica qualificata e la firma elettronica avanzata sono basate su procedimenti che devono consentire di identificare il firmatario e tutelare l’integrità del documento.

Esistono però anche procedure più semplici, come:

  • selezione di una casella online;
  • inserimento di un codice OTP;
  • firma grafometrica su tablet;
  • accettazione mediante un collegamento ricevuto via email;
  • registrazione di un consenso durante una telefonata.

In caso di contestazione, non è sufficiente limitarsi ad affermare che il contratto è stato “firmato digitalmente”. Devono essere esaminati il tipo di firma, il procedimento utilizzato e gli elementi che permetterebbero di ricondurre la sottoscrizione proprio al consumatore.

Chi si trova in questa situazione può approfondire anche la guida generale sui problemi con un contratto.

Contratto con OTP: il codice dimostra il consenso?

Il codice OTP è una password temporanea inviata normalmente tramite SMS o email. Può essere utilizzato per confermare un’operazione o completare una procedura di sottoscrizione.

La presenza di un OTP, però, non risolve automaticamente ogni contestazione.

Bisogna verificare:

  • a quale numero di telefono o indirizzo email è stato inviato;
  • chi aveva materialmente accesso al dispositivo;
  • quale testo veniva mostrato prima dell’inserimento;
  • se il consumatore sapeva che stava firmando un contratto;
  • se il codice era riferito al contratto o a una diversa operazione;
  • se sono state consegnate le condizioni contrattuali;
  • se la società conserva i log completi della procedura.

Capita, ad esempio, che il venditore presenti il codice come necessario per ricevere informazioni, ottenere un preventivo o confermare un appuntamento. Solo successivamente il consumatore scopre che quel codice sarebbe stato utilizzato come accettazione contrattuale.

Una situazione simile deve essere valutata anche alla luce delle modalità con cui il consenso è stato acquisito.

Firma elettronica apposta durante una telefonata

Nei contratti conclusi a distanza, la società deve fornire al consumatore informazioni chiare sulle caratteristiche del servizio, sul prezzo, sulla durata, sulle condizioni di recesso e sugli eventuali costi aggiuntivi.

Il consumatore deve inoltre poter ricevere la conferma del contratto e delle relative condizioni su un supporto che ne consenta la conservazione.

Quando la firma elettronica segue una telefonata commerciale, è opportuno richiedere:

  • la registrazione integrale della chiamata;
  • il contratto completo;
  • le condizioni generali;
  • la prova dell’invio dei documenti;
  • la sequenza temporale della firma;
  • i dati tecnici associati all’OTP;
  • l’indirizzo IP eventualmente registrato;
  • i log della procedura informatica.

Se non hai mai richiesto il servizio, può essere utile leggere anche l’approfondimento sul contratto telefonico mai richiesto.

Cosa fare se non riconosci la firma elettronica

La contestazione deve essere formulata in modo preciso. Una generica richiesta di annullamento potrebbe essere interpretata come riconoscimento dell’esistenza del contratto.

È preferibile dichiarare espressamente di:

  1. non riconoscere la firma o la procedura elettronica attribuita;
  2. contestare di avere espresso un consenso consapevole;
  3. chiedere copia integrale del contratto;
  4. richiedere i dati tecnici e documentali della sottoscrizione;
  5. contestare le fatture o le richieste di pagamento;
  6. chiedere la sospensione delle attività di recupero;
  7. riservarsi ogni ulteriore iniziativa.

La comunicazione dovrebbe essere inviata con uno strumento che consenta di dimostrarne la ricezione, come PEC o raccomandata.

Quali prove deve fornire la società

La società dovrebbe essere in grado di ricostruire l’intero procedimento di sottoscrizione.

Non basta produrre una semplice stampa del contratto con il nome del consumatore. Sono importanti anche:

  • il documento informatico originale;
  • il certificato o il tipo di firma utilizzato;
  • la data e l’ora della sottoscrizione;
  • i dati relativi all’identificazione;
  • il numero o l’email utilizzati per l’OTP;
  • i log informatici;
  • la prova della consegna delle condizioni contrattuali;
  • l’eventuale registrazione telefonica;
  • la versione delle condizioni accettate.

Questi elementi permettono di comprendere se il procedimento fosse realmente riconducibile al consumatore e se l’accettazione riguardasse proprio il contratto contestato.

Firma autentica, ma consenso ottenuto con inganno

In alcuni casi il consumatore riconosce di avere inserito l’OTP o firmato sul tablet, ma afferma che il venditore gli abbia descritto un’operazione completamente diversa.

Potrebbe essere stato riferito che si trattava di:

  • una semplice richiesta di informazioni;
  • una prova gratuita;
  • un preventivo non vincolante;
  • una conferma di consegna;
  • un modulo per la privacy;
  • una verifica dei dati personali.

In questa situazione il problema non riguarda soltanto l’autenticità della firma, ma anche la formazione del consenso.

Puoi approfondire questo aspetto nell’articolo dedicato al contratto firmato con inganno.

È possibile esercitare il diritto di recesso?

Per molti contratti conclusi online, telefonicamente o fuori dai locali commerciali può essere previsto il diritto di recesso.

Tuttavia, contestare una firma non riconosciuta ed esercitare il recesso non sono esattamente la stessa cosa.

Con il recesso il consumatore dichiara di volersi sciogliere da un contratto. Con il disconoscimento, invece, contesta di averlo sottoscritto o di avere prestato validamente il consenso.

La strategia deve quindi essere valutata in base alla vicenda concreta, evitando comunicazioni contraddittorie. Per conoscere le regole generali puoi consultare la guida su come recedere da un contratto.

Cosa succede se continuano a chiedere il pagamento

Dopo la contestazione, la società potrebbe continuare a emettere fatture o affidare il credito a un’agenzia di recupero.

In questo caso è importante non ignorare le comunicazioni. Occorre ribadire che:

  • il contratto è contestato;
  • la firma elettronica non è riconosciuta;
  • è stata richiesta la documentazione;
  • il credito non può essere considerato pacifico;
  • eventuali iniziative devono tenere conto della contestazione già formulata.

Se la società produce nuovi documenti, questi devono essere esaminati prima di inviare ulteriori risposte.

Come può intervenire Consumatori24

Consumatori24 può esaminare il contratto, la firma elettronica, gli SMS ricevuti, le email, le registrazioni e le richieste di pagamento.

Dopo la valutazione della documentazione, l’associazione può aiutare il consumatore a impostare una contestazione formale, richiedere i dati relativi alla sottoscrizione e contestare le somme richieste.

È importante intervenire rapidamente, soprattutto quando sono già presenti finanziamenti, cambiali, addebiti periodici o comunicazioni di recupero crediti.

 

     

    Approfondimenti utili

    Altre guide di Consumatori24

    Per comprendere meglio come contestare un accordo, esercitare il recesso o affrontare una sottoscrizione ottenuta in modo poco trasparente, puoi consultare anche:

    Fonti istituzionali

    Per approfondire la disciplina delle firme elettroniche e dei documenti informatici: