I lavori fatti male possono mettere il consumatore in una situazione particolarmente delicata: l’opera presenta difetti, non rispetta il preventivo o non è stata eseguita a regola d’arte, ma la ditta pretende ugualmente il pagamento del saldo.
In questi casi non conviene né pagare senza contestare né rifiutare genericamente ogni pagamento. È necessario documentare i problemi, denunciare formalmente i vizi e verificare se esistono i presupposti per sospendere il saldo, chiedere l’eliminazione dei difetti, ottenere una riduzione del prezzo o, nei casi più gravi, sciogliere il contratto.
Quando un lavoro può considerarsi eseguito male
Un’opera può presentare vizi o difformità quando:
- sono presenti difetti visibili, crepe, infiltrazioni o finiture irregolari;
- gli impianti non funzionano correttamente;
- non sono state rispettate le misure concordate;
- sono stati utilizzati materiali diversi o di qualità inferiore;
- il risultato non corrisponde al progetto o al preventivo;
- mancano alcune lavorazioni comprese nel contratto;
- l’intervento non rispetta le regole tecniche applicabili;
- l’opera non può essere utilizzata per lo scopo previsto.
Non ogni imperfezione consente automaticamente di rifiutare l’intero pagamento. Occorre considerare la gravità dei difetti, il costo necessario per eliminarli e la parte dell’opera correttamente eseguita.
Se il problema riguarda soprattutto la mancata corrispondenza con il preventivo, puoi leggere anche la nostra guida sui lavori difformi dal contratto.
La ditta chiede il pagamento: bisogna pagare?
In presenza di lavori fatti male, il saldo non deve essere pagato automaticamente senza prima contestare i difetti. Tuttavia, anche il rifiuto totale e immotivato può essere rischioso.
L’articolo 1460 del Codice civile permette a una parte di rifiutare la propria prestazione quando l’altra non adempie correttamente, ma la sospensione deve essere proporzionata all’inadempimento e conforme a buona fede.
In concreto, il consumatore può valutare di:
- contestare formalmente la fattura o la richiesta di saldo;
- sospendere il pagamento della parte controversa;
- chiedere che i difetti vengano eliminati prima del saldo;
- quantificare il costo necessario per sistemare l’opera;
- pagare soltanto la parte non contestata, quando opportuno;
- riservarsi la richiesta di rimborso e risarcimento.
La scelta dipende dal contratto, dallo stato dei lavori e dalla gravità dei problemi. Per questo è importante evitare messaggi generici come “non pago” e inviare invece una contestazione dettagliata, indicando esattamente i difetti riscontrati.
Cosa prevedono gli articoli 1667 e 1668 del Codice civile
La ditta appaltatrice è tenuta a garantire il committente per i vizi e le difformità dell’opera. La disciplina è contenuta negli articoli 1667 e 1668 del Codice civile.
In presenza dei presupposti previsti dalla legge, il committente può chiedere:
- l’eliminazione dei difetti a spese dell’impresa;
- una riduzione proporzionale del prezzo;
- il risarcimento del danno, quando ricorrono le condizioni;
- la risoluzione del contratto, se i difetti rendono l’opera del tutto inadatta alla sua destinazione.
Il testo dell’articolo 1667 del Codice civile precisa anche che l’accettazione dell’opera può incidere sulla garanzia quando i difetti erano conosciuti o riconoscibili e non sono stati taciuti in mala fede dall’appaltatore.
Per questo motivo è sconsigliabile sottoscrivere dichiarazioni di regolare esecuzione o accettazione senza formulare riserve quando i problemi sono già visibili.
Entro quanto tempo bisogna contestare i difetti?
Per i vizi disciplinati dall’articolo 1667 del Codice civile, la denuncia deve essere effettuata, di regola, entro 60 giorni dalla scoperta.
L’azione contro l’appaltatore si prescrive generalmente entro due anni dalla consegna dell’opera. La denuncia non è necessaria quando l’impresa ha riconosciuto i difetti oppure li ha occultati.
È comunque consigliabile contestare i lavori fatti male immediatamente, senza attendere la scadenza dei termini. Il trascorrere del tempo può rendere più difficile dimostrare:
- quando il difetto è comparso;
- quale lavorazione lo ha provocato;
- lo stato originario dell’opera;
- la responsabilità dell’impresa;
- il costo effettivo della sistemazione.
Per i gravi difetti di edifici o altre opere immobili destinate a lunga durata può trovare applicazione anche l’articolo 1669 del Codice civile, con presupposti e termini differenti. Non ogni problema estetico o finitura imperfetta costituisce però un grave difetto.
Come contestare correttamente i lavori fatti male
La contestazione dovrebbe essere trasmessa tramite PEC o raccomandata A/R e contenere:
- i dati del contratto o del preventivo accettato;
- la descrizione delle lavorazioni concordate;
- l’elenco preciso dei difetti e delle opere mancanti;
- la data in cui i problemi sono stati scoperti;
- il richiamo alle fotografie e alla documentazione disponibile;
- la richiesta di un sopralluogo o della sistemazione;
- un termine ragionevole entro il quale intervenire;
- la contestazione della fattura o della richiesta di saldo;
- la riserva di chiedere riduzione del prezzo e risarcimento dei danni.
Una semplice telefonata o una conversazione informale su WhatsApp può non essere sufficiente. I messaggi sono comunque utili come prova, ma è preferibile affiancarli a una comunicazione formale e tracciabile.
Per una panoramica completa consulta la pagina dedicata alla contestazione dei lavori di ristrutturazione.
Quali prove bisogna conservare?
Prima che l’impresa intervenga nuovamente o che venga incaricata una seconda ditta, è importante documentare lo stato dell’opera.
Conserva:
- contratto e preventivo;
- capitolato e progetto;
- fatture, bonifici e ricevute;
- fotografie e video datati;
- messaggi, e-mail e conversazioni con la ditta;
- schede tecniche dei materiali concordati;
- eventuali verbali di sopralluogo;
- richieste di pagamento ricevute;
- preventivi necessari per eliminare i difetti;
- relazione di un tecnico indipendente.
Se i lavori vengono modificati o completati da un’altra impresa senza aver prima raccolto le prove, può diventare più difficile dimostrare quali difetti fossero imputabili alla prima ditta.
Quando serve una perizia tecnica
Una relazione tecnica può essere particolarmente utile quando i problemi riguardano:
- infiltrazioni e umidità;
- impianti elettrici o idraulici;
- isolamento termico e cappotto;
- pavimenti o rivestimenti posati male;
- infissi non conformi;
- difetti strutturali;
- opere realizzate con misure diverse;
- mancato rispetto del progetto.
Il tecnico può descrivere i vizi, individuarne le possibili cause e stimare il costo necessario per eliminarli.
Nei casi più complessi può essere valutato anche un accertamento tecnico preventivo, soprattutto quando occorre conservare la prova prima di modificare l’opera oppure tentare una soluzione conciliativa basata su una verifica tecnica.
Se la ditta invia un decreto ingiuntivo
La contestazione non deve essere ignorata se l’impresa affida la pratica a un recupero crediti, invia una diffida o ottiene un decreto ingiuntivo.
In particolare, il decreto ingiuntivo deve essere esaminato immediatamente perché l’opposizione è soggetta a termini precisi indicati nell’atto notificato.
Per difendersi possono essere determinanti:
- la contestazione trasmessa prima della richiesta giudiziale;
- le fotografie dei difetti;
- la relazione tecnica;
- i preventivi per il ripristino;
- le comunicazioni nelle quali l’impresa riconosce i problemi;
- la prova delle somme già pagate.
Pagare senza riserve o contestare soltanto dopo l’avvio del recupero può rendere la difesa più complessa.
Lavori incompleti e lavori eseguiti male: qual è la differenza?
I lavori fatti male non devono essere confusi con quelli semplicemente incompleti.
Se l’impresa ha lasciato il cantiere o non ha eseguito una parte sostanziale dell’intervento, consulta la guida sull’impresa che non termina i lavori.
Se invece hai già pagato opere mai realizzate, trovi indicazioni specifiche nella pagina dedicata ai lavori pagati ma non eseguiti.
La distinzione è importante perché cambiano la contestazione da formulare, le prove necessarie e i rimedi da richiedere.
Come può intervenire Consumatori24
Consumatori24 può esaminare la documentazione e assistere il consumatore nella gestione della controversia con l’impresa.
L’intervento può comprendere:
- analisi del contratto, del preventivo e dei pagamenti;
- verifica preliminare dei difetti contestati;
- predisposizione della diffida all’impresa;
- contestazione della fattura o della richiesta di saldo;
- richiesta di eliminazione dei vizi;
- richiesta di riduzione del prezzo o risarcimento;
- valutazione della necessità di una perizia;
- assistenza nelle iniziative stragiudiziali concretamente percorribili.
L’associazione opera anche attraverso una rete di sedi territoriali e offre assistenza a distanza. Puoi inoltre consultare la nostra rassegna stampa.
La ditta pretende il saldo nonostante i difetti?
Se l’impresa chiede il pagamento nonostante i lavori siano stati eseguiti male, compila il modulo sottostante.
Indica:
- tipo di intervento;
- importo complessivo concordato;
- somme già pagate;
- saldo richiesto;
- difetti riscontrati;
- data della scoperta;
- eventuale presenza di una relazione tecnica.
Allega, se possibile, il contratto o preventivo, la richiesta di pagamento e alcune fotografie dei difetti. Una verifica preventiva permette di stabilire come contestare la richiesta senza compromettere la propria posizione.