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Ricevere una richiesta di provvigione da un’agenzia immobiliare quando l’affare non è stato concluso può creare un problema economico immediato, soprattutto quando il consumatore ritiene che non si sia mai arrivati a un vero accordo tra le parti.

La questione non si risolve guardando soltanto se il rogito è stato firmato oppure no. Occorre capire quale attività abbia svolto l’agenzia, se le parti abbiano raggiunto un accordo vincolante, quali condizioni fossero ancora sospese e cosa prevedessero proposta, preliminare e incarico di mediazione.

Documento relativo a una compravendita immobiliare
Photo by Markus Winkler on Unsplash

Quando la provvigione può diventare contestabile

La richiesta va valutata con attenzione quando la trattativa si interrompe prima di un accordo effettivo, quando mancano condizioni essenziali, quando una proposta non viene accettata oppure quando l’affare non procede per circostanze che incidono sulla stessa formazione dell’accordo.

Va però distinto il caso in cui l’affare non venga poi eseguito da quello in cui non si sia mai realmente concluso. Questa differenza può cambiare molto la valutazione del diritto alla provvigione.

Documenti da controllare

  • incarico all’agenzia;
  • proposta d’acquisto;
  • eventuale accettazione;
  • preliminare;
  • clausole sospensive;
  • email e messaggi tra le parti;
  • richiesta di pagamento della provvigione;
  • eventuali motivazioni con cui la trattativa si è interrotta.

Se l’agenzia ti chiede una somma importante ma ritieni che l’affare non sia mai stato concluso, è utile verificare la sequenza precisa delle firme, delle accettazioni e delle condizioni.

Affare concluso e rogito non sono la stessa cosa

Il fatto che non si sia arrivati al rogito non significa automaticamente che la provvigione non sia dovuta. Allo stesso modo, la semplice esistenza di una trattativa non significa che il mediatore abbia sempre diritto al compenso. Serve ricostruire il momento in cui le parti avrebbero eventualmente raggiunto un accordo giuridicamente rilevante.

Clausole sospensive e condizioni non realizzate

Finanziamento, verifiche tecniche, conformità dell’immobile o altre condizioni possono incidere sulla conclusione o sull’efficacia dell’accordo. Per questo il testo delle clausole e il loro concreto funzionamento sono centrali.

Puoi consultare anche la pagina sulla provvigione dell’agenzia immobiliare contestata e quella sulla caparra trattenuta nella compravendita.

FAQ

Se non ho fatto il rogito devo comunque pagare l’agenzia?

Non dipende soltanto dal rogito. Occorre verificare se l’affare si sia già concluso in un momento precedente.

Se la banca non concede il mutuo?

Conta molto la presenza o meno di una clausola sospensiva e come essa è stata formulata.

Se il venditore cambia idea?

Va verificato se prima del ripensamento fosse già stato raggiunto un accordo rilevante tra le parti.

Posso contestare l’importo della provvigione?

Sì, quando vi sono dubbi sul diritto al compenso, sulla percentuale applicata o sulle condizioni pattuite.

Se non ho firmato un incarico con l’agenzia?

La valutazione richiede comunque di ricostruire l’attività svolta e il rapporto concreto tra mediatore e parti.

Consumatori24 e la valutazione del caso

Consumatori24 legge e valuta le segnalazioni ricevute per capire se vi siano elementi per un possibile percorso di tutela. Nel modulo è utile indicare a che punto si è fermata la trattativa, quali documenti sono stati firmati e quale somma viene richiesta dall’agenzia.

    Responsabilità editoriale: Redazione Consumatori24.

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