Quando dopo l’acquisto di una casa emerge un problema che non era stato rappresentato durante la trattativa, è naturale chiedersi se possa esserci una responsabilità dell’agenzia immobiliare. La risposta non è automatica: bisogna ricostruire quali informazioni erano disponibili, quali erano note al mediatore, quali documenti sono stati consegnati e se l’eventuale omissione ha inciso davvero sulla decisione di acquistare o sulle condizioni dell’affare.

Dopo il rogito hai scoperto un problema che ritieni non sia stato comunicato dall’agenzia?
Raccontaci brevemente cosa è successo. L’invio è senza impegno e normalmente rispondiamo entro qualche ora lavorativa.
Responsabilità editoriale: Redazione Consumatori24.
Ultimo aggiornamento sostanziale: 12 settembre 2026.
Qual è il dovere informativo del mediatore
L’art. 1759 del codice civile prevede che il mediatore comunichi alle parti le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare che possano influire sulla sua conclusione. Questo non significa che l’agenzia garantisca in modo assoluto ogni caratteristica tecnica o urbanistica dell’immobile: occorre verificare, nel caso concreto, cosa conosceva o avrebbe dovuto conoscere nell’ambito della propria attività professionale e quale effetto abbia avuto l’informazione mancante.
Per la compravendita immobiliare è quindi importante distinguere il ruolo dell’agenzia da quello del venditore, del notaio e degli eventuali tecnici incaricati.
Quali problemi possono rendere necessario un approfondimento
Tra le situazioni che possono richiedere una verifica rientrano, per esempio:
- difformità urbanistiche o edilizie emerse dopo il rogito;
- caratteristiche dell’immobile diverse da quelle indicate nell’annuncio o durante la trattativa;
- vincoli, gravami o circostanze rilevanti non rappresentate;
- impianti non a norma o documentazione sugli impianti diversa da quanto prospettato;
- muffa, umidità o infiltrazioni preesistenti;
- informazioni inesatte sulla superficie, sulla destinazione o su elementi essenziali dell’immobile.
Il fatto che un problema sia emerso dopo la vendita non basta, da solo, per attribuirlo all’agenzia.
Cosa verificare prima di contestare l’agenzia
- Quale informazione manca o è inesatta? Identifica il fatto preciso, evitando contestazioni generiche.
- Quando era conoscibile? Serve capire se la circostanza esisteva già durante la mediazione e se risultava da documenti o comunicazioni disponibili.
- Cosa ti è stato detto? Conserva annunci, email, messaggi, schede immobile e documentazione consegnata.
- Chi aveva il compito di verificare quel profilo? Una questione tecnica, notarile o urbanistica può coinvolgere soggetti diversi e non va attribuita automaticamente al mediatore.
- Qual è la conseguenza economica? Perizia, preventivo, perdita di valore o costi di regolarizzazione aiutano a misurare l’impatto concreto.
Annuncio immobiliare e informazioni verbali
L’annuncio e le comunicazioni precedenti alla firma possono essere utili per ricostruire ciò che è stato rappresentato all’acquirente. Anche le informazioni date durante le visite possono assumere rilievo, ma è importante raccogliere elementi che consentano di documentarle e collegarle alla decisione di acquistare.
Se la controversia riguarda invece principalmente il compenso richiesto dal mediatore, l’intento è diverso: consulta la pagina sulla provvigione dell’agenzia immobiliare contestata.
Dopo il rogito: tecnica prima, contestazione poi
Quando il problema riguarda lo stato materiale dell’immobile, è spesso utile ottenere prima una relazione tecnica che distingua causa, gravità, presumibile epoca di insorgenza e costi. Questo evita di confondere un difetto recente con una situazione preesistente alla vendita e consente di indirizzare la contestazione verso il soggetto effettivamente coinvolto.
Per una visione generale puoi consultare anche la guida sui vizi occulti dopo l’acquisto di casa.
Documenti da raccogliere
- proposta di acquisto e accettazione;
- preliminare e rogito;
- incarico o modulistica dell’agenzia;
- annuncio immobiliare e schede commerciali;
- email, messaggi e comunicazioni con agente e venditore;
- planimetrie, documentazione urbanistica e certificazioni consegnate;
- relazioni tecniche, fotografie e preventivi successivi alla scoperta del problema.
FAQ
L’agenzia è responsabile di qualsiasi difetto scoperto dopo il rogito?
No. La responsabilità va collegata a specifici obblighi, informazioni note o conoscibili, condotta concreta e conseguenze della possibile omissione.
L’agenzia doveva controllare personalmente tutti i documenti tecnici?
Non va presunto un obbligo generale di sostituirsi a tecnici o notaio. Occorre verificare quale informazione fosse disponibile e quale dovere professionale fosse concretamente rilevante.
Se l’annuncio diceva “immobile perfettamente regolare” può essere utile?
Sì, può essere un elemento della ricostruzione, insieme ai documenti e alle informazioni fornite nel corso della trattativa.
Posso contestare anche la provvigione?
È una questione distinta, che dipende dalla conclusione dell’affare, dal ruolo causale del mediatore e dalle specifiche circostanze della mediazione.
Fonti utili
Per il quadro generale sulla compravendita puoi consultare le Guide per il cittadino del Consiglio Nazionale del Notariato. Il dovere informativo del mediatore è disciplinato dall’art. 1759 del codice civile.
Vuoi capire se il problema riguarda venditore, agenzia o altri soggetti?
Raccontaci brevemente cosa è successo. L’invio è senza impegno e normalmente rispondiamo entro qualche ora lavorativa.